5 Novembre 2024: Fissata la data per il pagamento della quota d’iscrizione all’albo nazionale dell’autotrasporto

5 Novembre 2024: Fissata la data per il pagamento della quota d’iscrizione all’albo nazionale dell’autotrasporto

La delibera n. 4 del 9 ottobre 2024 ci da nuove indicazioni riguardanti il pagamento della quota d’ iscrizione all’albo nazionale dell’ autotrasporto. Le imprese avranno il via libera al pagamento a partire dal 5 Novembre 2024.

Inoltre, il 31 Dicembre 2024 è stato indicato come ultimo giorno per effettuare il pagamento. La somma da versare nasce in base al parco veicoli registrato al 22 ottobre 2024.

Per pagare la quota Albo Autotrasporto, le imprese di autotrasporto iscritte devono usare solo l’applicativo “Pagamento quote” del portale ufficiale.

Ecco i passaggi fondamentali:

  • 1. Accesso al portale: entrare nel portale con le proprie credenziali.
  • 2. Verifica dell’importo: controllare l’importo della quota in base ai mezzi di trasporto che si hanno.
  • 3. Pagamento tramite PagoPA: effettuare il pagamento per la quota Albo Autotrasporto 2025 utilizzando il sistema PagoPA.

Dal 5 novembre al 31 dicembre 2024, dunque sarà possibile pagare la quota per l’iscrizione 2025 e saldare eventuali debiti precedenti tramite PagoPA.

Questo sistema collega il pagamento alla posizione debitoria dell’impresa, identificata da un codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento), ovvero l’elemento identificativo delle operazioni che transitano su PagoPA.

In caso di smarrimento di password, sarà possibile recuperarla sul portale. Invece, per quanto riguarda l’assistenza invece sarà necessario contattare ass-albo.ccaa@mit.gov.it.

Per ricevere assistenza sul pagamento della quota d’iscrizione Albo Autotrasporto, ti basterà mandare una mail a assistenza@mot-centroservizi-pagopa.it. Purtroppo, non sarà previsto alcun supporto telefonico per i pagamenti tramite PagoPA.

Sul portale dell’Albo è possibile scaricare il Manuale Utente e visualizzare un video tutorial per una guida ancora più dettagliata.

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Cosa cambia con l’ultimo decreto flussi

Cosa cambia con l’ultimo decreto flussi

Con l’ultimo decreto flussi gli autisti che arrivano in Italia dovranno possedere una patente di guida conforme. Sarà possibile acquisire la CQC (carta di qualificazione del conducente) una volta giunti in Italia. Una circolare interministeriale ha chiarito la situazione riguardante le assunzioni per l’autotrasporto merci. Di fatto , è stata annunciata la precompilazione online della richiesta di nulla osta per 70.720 lavoratori. Sarà possibile richiedere quest’autorizzazione per tutto il mese di Novembre. Invece per il lavoro stagionale la finestra si riaprirà dal 1° al 31 Luglio.

Per quanto riguarda l’autotrasporto merci, sarà possibile assumere solo gli autotrasportatori che hanno patenti riconosciute dall’Italia. I paesi interessati sono:

  • Albania
  • Algeria
  • Marocco
  • Moldova
  • Macedonia del Nord
  • Tunisia
  • Ucraina

Gli autotrasportatori provenienti da questi paesi potranno dunque convertire la loro patente in Italia.

Per quanto riguarda la CQC, la circolare ministeriale informa che le imprese di trasporto devono dimostrare di aver completato gli adempimenti per il rilascio. Questo viene fatto affinché si dimostri la competenza dei conducenti nel garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme. Inoltre, si specifica che per l’ingresso di tali lavoratori con richiesta di nullaosta non stagionale, non è necessario documentare il possesso della CQC, ma basterà la patente richiesta.

Così si facilita l’ingresso nel mercato del lavoro di autisti qualificati. Inoltre, si permette ai dipendenti delle imprese italiane di acquisire o rinnovare la CQC mostrando solo la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Queste mosse evidenziano l’impegno del governo nel promuovere opportunità lavorative e nel garantire legalità e trasparenza nel processo di assunzione.

Agli autisti è concesso di circolare per un anno senza dover convertire la patente. Tuttavia, per ottenere un contratto a tempo indeterminato sarà necessario convertirla dopo un contratto a tempo determinato di massimo un anno.

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Fonte Truck24

Quota d’iscrizione per l’ albo dell’Autotrasporto 2025

Quota d’iscrizione per l’ albo dell’Autotrasporto 2025

Con una delibera del 9 ottobre 2024 il Comitato centrale dell’ Albo nazionale degli autotrasportatori ha determinato la quota d’ iscrizione all’Albo per le imprese d’ autotrasporto di merci in conto terzi per l’anno 2025. La somma dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2024.

COME SI ARTICOLA LA NUOVA QUOTA?

L’importo della quota da versare all’Albo autotrasportatori per il 2025 è la stessa del 2024 e si articola così:

  • C’è una quota fissa di 30 €, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo.
  • C’è una quota aggiuntiva la cui entità varia in relazione alla dimensione del parco veicolare dell’impresa.
  • c’è un’ulteriore quota aggiuntiva a quelle sopra descritte, dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 kg di cui è titolare.

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO?

Il versamento della quota d’iscrizione Albo autotrasportatori 2025 deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalità alternative, entrambe attivabili nell’apposita sezione “Pagamento quote” presente sul sito dell’Albo, per l’importo visualizzabile relativo al 2024 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale presente nella suddetta sezione. Dunque, ecco a voi i vari tipi di pagamento effettuabili:

  • pagamento on-line: l’utente viene automaticamente reindirizzato sul sito web di PagoPA, sceglie il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e paga in tempo reale.
  • pagamento previa creazione di posizione debitoria: avviene in modalità differita.

Gli autotrasportatori possono stampare o visualizzare il pdf dell’avviso di pagamento e procedere a pagare con una delle modalità proposte, tramite canale fisico o virtuale.

Gli autotrasportatori potranno pagare una posizione debitoria alla volta. Le imprese della provincia autonoma di Bolzano, dovranno effettuare il pagamento mediante la Piattaforma PagoPA. Fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento esclusivamente a favore della Provincia autonoma.

La prova dell’avvenuto pagamento della quota 2025 deve essere conservata dalle imprese di autotrasporto ai fini di eventuali controlli da parte del Comitato centrale dell’Albo e/o delle competenti strutture periferiche.

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Fissaggio dei veicoli e dei mezzi pesanti a bordo delle navi Ro-Ro, cosa cambia?

Fissaggio dei veicoli e dei mezzi pesanti a bordo delle navi Ro-Ro, cosa cambia?

Il 30 Settembre 2024, Il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha emanato una nuova circolare. In questa comunicazione si introducono aggiornamenti sulle modalità di fissaggio a bordo delle navi Ro-Ro (Roll-on/Roll-off). Le navi Ro-Ro, si indirizzano al trasporto di veicoli e mezzi pesanti su ruote. Alcuni esempi di mezzi trasportabili sulle Ro-Ro possono essere:

  • Automobili
  • Autocarri
  • Vagoni ferroviari

Nella circolare del MIT ci si è focalizzati sui veicoli stradali e sui mezzi pesanti di massa superiore a 3,5 tonnellate.

Queste navi richiedono sistemi di ancoraggio e fissaggio sicuri e conformi alle normative internazionali per garantire la stabilità dei mezzi durante la navigazione.

Con l’aggiornamento della normativa si sostituisce la Risoluzione IMO A 581 (14) con la Risoluzione MSC.479 (102), adottata l’11 novembre 2020 dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO).

Dunque, i veicoli e i mezzi pesanti di massa superiore a 3,5 tonnellate, che si imbarcano su navi Ro-Ro dovranno riportare un’annotazione specifica sul DU (Documento Unico di circolazione e proprietà).

Tale annotazione riguarda la presenza dei “ganci nave”, ossia i punti di fissaggio sui veicoli e mezzi pesanti utilizzati per l’ancoraggio durante il trasporto marittimo.

La nuova richiesta di conformità impone che sul DU impone che sui mezzi sopra citati venga aggiunta la seguente dicitura:

“IL VEICOLO RISPONDE ALLA RISOLUZIONE MSC.479 (102)”

Questa annotazione certifica che il veicolo o il mezzo pesante è idoneo per il fissaggio sui ponti delle navi Ro-Ro, in linea con le nuove normative internazionali sulla sicurezza in mare.

Il mancato adeguamento a tale disposizione potrebbe comportare l’impossibilità di imbarcare il veicolo o il mezzo pesante sulle navi Ro-Ro, con conseguenti ritardi e problemi operativi per le aziende di trasporto.

Ferrobonus 2024-2025: il MIT pubblica il bando da oltre 20 milioni di euro

Ferrobonus 2024-2025: il MIT pubblica il bando da oltre 20 milioni di euro

L’11 ottobre 2024, il ministero dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito web il bando per chiedere il contributo al trasporto combinato strada-rotaia (Ferrobonus). Il bonus sarà valido per il periodo che va dal 21 ottobre 2024 al 20 ottobre 2025. Sono stati stanziati complessivamente 20.476.500 €. La somma si indirizza:

  • Alle imprese che commissionano direttamente treni
  • Agli operatori multimodali che acquistano i treni per la loro clientela (che devono trasferire il 50% del contributo ai loro clienti).

I richiedenti del Ferrobonus devono presentare la domanda entro il 30 ottobre 2024. Nei giorni scorsi, il ministero ha anche firmato gli accordi operativi per il ferrobonus regionale con Liguria, Piemonte, Lombardia, Puglia e Calabria. Questi protocolli permettono alle Regioni di aderire al ferrobonus nazionale, integrandolo con le proprie risorse. Per il periodo 2023-2024, l’importo complessivo stanziato dalle Regioni ammonta a 2,8 milioni di euro e molte Regioni hanno annunciato di voler estendere il benefizio anche per successive annualità.

Fonte Truck24

Pacchetto mobilità: i chiarimenti del ministero dell’Interno su guida e riposo, deroghe e tachigrafo

Pacchetto mobilità: i chiarimenti del ministero dell’Interno su guida e riposo, deroghe e tachigrafo

l Ministero dell’Interno ha pubblicato una circolare che illustra le novità introdotte dal Pacchetto mobilità, in particolare in merito alle nuove regole sui tempi di guida e riposo degli autisti e sui tachigrafi in vigore dal 20 agosto 2020.

Guida e riposo

Il nuovo regolamento (UE) 2020/1054 del 15 luglio 2020 stabilisce che in caso di multipresenza, il conducente può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che chi effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente alla guida del veicolo. Il Ministero ha precisato che il tempo trascorso su un veicolo in movimento, seduto accanto all’autista alla guida, che oltrepassa i 45 minuti, deve essere considerato come periodo di disponibilità ai sensi dell’art. 3, lett. b), terzo comma della direttiva 2002/15/CE sull’orario di lavoro del personale mobile.
Inoltre, la nuova norma stabilisce che i conducenti impegnati in trasporti internazionali di merci al di fuori dello Stato di stabilimento possono effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi, a condizione che:
i periodi di riposo ridotti vengano iniziati al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente. Non è escluso, invece, che dopo tale inizio, il riposo venga concluso nel Paese di residenza o di stabilimento del datore di lavoro, raggiunto ad esempio con un mezzo pubblico;nel corso di 4 settimane consecutive effettuino almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 riposi regolari;
entro la fine della terza settimana consecutiva effettuino un riposo compensativo equivalente a quello non osservato nelle due settimane precedenti (21 + 21 ore), collegandolo al periodo di riposo settimanale regolare con rientro in sede dell’impresa o nel luogo di loro residenza.

La compensazione deve essere completata necessariamente prime della fine dei 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale ridotto. In particolare:
i due periodi di riposo “compensativi” (42 ore) vanno presi in blocco e collegati al riposo settimanale regolare obbligatorio (45 ore), per cui il periodo di riposo settimanale della terza settimana dovrà essere di almeno 87 ore (42+45);
il riposo settimanale complessivo di 87 ore dovrà iniziare al più tardi almeno 42 ore prima del limite massimo da cui iniziare il riposo settimanale regolare, cioè sei periodi di 24 ore dal termine dell’ultimo riposo settimanale ridotto. Pertanto, se il precedente periodo di riposo settimanale è terminato alle 17 di domenica, il periodo di riposo complessivo di 87 ore dovrebbe iniziare al più tardi entro le ore 23 del giovedì successivo;
inoltre, se prima di iniziare la compensazione delle 42 ore, il conducente non avesse ancora effettuato il riposo giornaliero di 9 o 11 ore, allora – facendo riferimento all’esempio – deve fermarsi alle ore 14.00 del giovedì. Infatti, l’art. 8, paragrafi 6 ter e 7 del regolamento in materia di compensazione, diversamente dal caso generale previsto dall’art. 8 par. 3, non consente che il riposo giornaliero possa essere convertito in compensazione.
Per quanto riguarda il divieto di prendere il riposo settimanale regolare e compensativo in cabina, il Ministero conferma che è possibile sanzionare il conducente solo in caso di controllo in flagranza.

Trasporto intermodale

Per quanto riguarda i trasporti intermodali strada-mare o strada-ferrovia, è stato stabilito che il conducente a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario, e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto, può effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di 1h complessivamente. L’autista deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta.
La stessa possibilità è stata ora prevista anche in caso di fruizione del riposo settimanale regolare ma, in questo caso, il conducente deve poter disporre di una cabina letto (non essendo sufficiente la disponibilità di una branda o una cuccetta), e la durata prevista della tratta deve essere pari a 8 o più ore; in questo caso, per la parte di riposo non fruita a bordo di un traghetto o treno, il conducente deve obbligatoriamente avere a disposizione un alloggio adeguato.

Deroghe

Oltre la deroga generale già esistente, prevista dall’art. 12 del Reg. UE 561/06 (che, ricordiamo, consente al conducente di superare i tempi di guida per poter raggiungere un punto di sosta appropriato per la sicurezza sua personale, del veicolo, della merce), il nuovo Regolamento ha aggiunto altre due deroghe sul rispetto dei tempi di guida, che riguardano:
la possibilità di superare di massimo un’ora, il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza, per effettuare un periodo di riposo settimanale (o anche giornaliero). Il Ministero ritiene inammissibile l’utilizzo della deroga quando il superamento dei tempi di guida sebbene diretto a consentire il rientro nei predetti luoghi, non sia finalizzato a permettere lo svolgimento del periodo di riposo settimanale o quando sia diretto a consentire lo svolgimento del riposo settimanale, ma in luoghi differenti da quelli sopra indicati.
Il superamento di massimo due ore del periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo, al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale. Questa ipotesi – a differenza della precedente – esclude l’inizio di un nuovo periodo di riposo giornaliero, ma è funzionale solo a garantire lo svolgimento del riposo settimanale regolare. La locuzione “subito prima” – si legge nella nota n. 28 – va intesa nel senso che l’interruzione deve precedere il periodo di guida aggiuntivo e va fatta alla fine del periodo di tempo limite massimo di guida raggiungibile (9 o 10 ore giornaliere e 56 settimanali).
In entrambi questi casi, il conducente deve riportare sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo analogico o nella stampa del digitale il motivo della deroga, al più tardi, nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.
Queste deroghe non comportano una riduzione delle ore da effettuare di riposo giornaliero o settimanale e non consentono di derogare al limite bisettimanale di 90 ore di guida.
A fronte di questa possibilità, è previsto un obbligo di compensazione per cui il conducente deve effettuare un riposo di durata equivalente al periodo di estensione, interamente entro la fine della terza settimana successiva a quella di fruizione della deroga, insieme agli altri periodi di riposo (incluso quello di 3 ore, in caso di frazionamento del riposo giornaliero).

Esenzioni per il conto proprio

Dalle norme in materia di tempi di guida e riposo sono esentati i “veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l’attività principale della persona che guida il veicolo”. Questa esenzione va peraltro coordinata con l’altra dell’art.2 che, invece, prevede l’applicazione delle disposizioni di cui sopra a partire dal 1° luglio 2026, ai mezzi di massa superiore a 2,5 ton utilizzati in operazioni di cabotaggio o nei trasporti internazionali. Pertanto, vista l’inapplicabilità delle norme del Reg. 516/2006 ai mezzi di massa inferiore alle 3,5 Ton utilizzati nei trasporti ambito nazionale, l’esenzione scatterà solo dal 1° luglio 2026 e riguarderà solo i veicoli che effettuano trasporto in conto proprio internazionale o di cabotaggio.

Tachigrafo

Per quanto concerne le modifiche al Regolamento 2020/1054, gli approfondimenti hanno interessato in particolare la possibilità, per gli organi di controllo, di smontare l’apparecchio, rimuovere e sostituire i sigilli in autonomia, senza l’intervento di un’officina autorizzata.
La rimozione dei sigilli è giustificata dal fondato motivo di ritenere che il dispositivo o le sue componenti siano alterati, manomessi o non funzionanti. In questo caso, se non vengono accertate anomalie e gli organi accertatori sono tuttavia in grado di sostituire i sigilli, il veicolo potrà continuare a circolare senza doversi recare in un’officina autorizzata neanche per la calibrazione. Viceversa, se la sostituzione del sigillo non è possibile, il conducente viene invitato a recarsi entro 7 giorni presso un’officina autorizzata per la sostituzione a spese del proprietario del mezzo o del titolare della licenza o autorizzazione, decorsi i quali non potrà più circolare. Se vengono accertate anomalie di funzionamento o alterazioni, il conducente sarà invitato a recarsi in officina autorizzata entro 10 giorni, per la sostituzione con spese a carico sempre degli stessi soggetti.
Nel caso in cui la rimozione è eseguita in assenza di fondati motivi di alterazioni, manomissioni ecc del tachigrafo, il ripristino in officina dei sigilli avverrà a spese dell’organo di polizia procedente. Peraltro, la rimozione dei sigilli può essere fatta solo dopo che l’organo di polizia ha inserito nel dispositivo la propria carta di controllo, che non può essere estratta dall’apparecchio fino al termine delle operazioni di verifica.
Altri aspetti inerenti le modifiche al regolamento 165/2014 affrontati dall’Interno, riguardano:
l’obbligo per il conducente di commutare sul simbolo “letto”, oltre che per registrare l’inizio delle interruzioni di guida e dei periodi di riposo, anche per le ferie annuali o i congedi e la malattia;
l’obbligo di commutare sul simbolo “nave traghetto-convoglio ferroviario”, insieme a quello “letto”, per la registrazione del periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o su un convoglio ferroviario. In assenza del simbolo “nave traghetto-convoglio ferroviario”, è sufficiente la commutazione su quello “letto”;
per i conducenti muniti di tachigrafo analogico, l’obbligo di annotare sul foglio di registrazione il simbolo del Paese in cui inizia il periodo di lavoro, e quello in cui lo termina. Vi è anche l’obbligo di indicare il simbolo del Paese di ingresso, una volta attraversata la frontiera di uno Stato membro, nel momento in cui inizia la prima sosta in quest’ultimo. In caso di attraversamento a bordo di nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del Paese nel porto o alla stazione ferroviaria di arrivo;
lo stesso obbligo di indicare il simbolo del Paese di ingresso una volta attraversata la frontiera, nonché nel porto o stazione ferroviaria di arrivo, riguarda anche i conducenti di veicoli muniti di tachigrafo digitale, ma solo a partire dal 2 febbraio 2022.

Fonte: Truck24